Responsabilità solidale negli appalti, il committente risponde subito verso lavoratori, Inps e Inail
Stop alla procedura di escussione preventiva. Il quadro delle regole dopo le modifiche del Decreto legge n.25/2017
La nuova disciplina della responsabilità solidale negli appalti si basa su due punti cardine: è stato abrogato l’istituto dell’escussione preventiva ed è stata tolta ai Ccnl la possibilità di intervenire sulle procedure di controllo della regolarità degli appalti stessi. È quanto ha disposto il Dl 25/2017 (convertito dalla legge 49/2017) in vigore dal 23 aprile (che ha modificato l’articolo 29 del Dlgs 276/2003).
Stop all’escussione preventiva
Il legislatore non ha modificato il regime di solidarietà quanto, piuttosto, sono cambiate le procedure che regolano il meccanismo: con riferimento al principio dell’escussione preventiva è variato il coinvolgimento dei soggetti della filiera per incapienza dei beni di chi esegue l’opera, in caso di contenzioso sugli appalti. Secondo la disposizione ora abrogata il debitore solidale (committente imprenditore o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, poteva proporre un’eccezione con la quale chiedeva che fosse preventivamente escusso il patrimonio di questi ultimi. In queste ipotesi, sebbene il giudice avesse accertato la responsabilità solidale, l’azione esecutiva poteva essere promossa nei confronti del committente solo dopo che l’esecuzione verso il patrimonio del responsabile avesse dato esito infruttuoso. Il precedente testo normativo confermava una procedura già esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consiste nella possibilità da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del responsabile, di richiedere la restituzione di quanto pagato con l’azione di regresso.Pur venendo meno l’opzione descritta, entrambi gli attori dell’appalto, ossia il committente e l’appaltatore, restano tenuti a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell’appalto, compresi i crediti dei lavoratori autonomi e inclusi i debiti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.
Le tutele previste
Ma quando scatta la tutela solidaristica? Nel dettaglio, il committente imprenditore, nei limiti dei due anni dalla cessazione del contratto di appalto, è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i trattamenti retributivi – comprese le quote del trattamento di fine rapporto – i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti, in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Sono, invece, escluse dall’obbligazione le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Pertanto, in caso di inadempienza dell’appaltatore/subappaltatore, la norma chiama in causa il committente/appaltatore. Si realizzano, quindi, due tipi di tutela nei confronti del lavoratore impiegato nell’appalto: la prima riguarda le retribuzioni, poi c’è quella previdenziale e assistenziale. Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell’appalto: questi, infatti, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto dovuto riguardo al contratto di appalto, entro i limiti del debito residuo del committente verso l’appaltatore; si tratta, insomma, di una tutela onnicomprensiva. Oltre ai lavoratori, anche gli enti previdenziali e assistenziali sono interessati a recuperare gli oneri legati alla retribuzione: così come per i trattamenti retributivi, anche per i crediti contributivi e assicurativi la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni. Come chiarito dalla circolare del ministero del Lavoro 5/2011, al di là dei termini della solidarietà, resta ferma l’ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Niente controlli nei Ccnl
Infine, il Dl 25/2017 ha cancellato anche l’attribuzione prima conferita alle parti sociali di individuare, tramite i Ccnl procedure ad hoc di verifica e metodi di controllo della regolarità complessiva degli appalti.