Gare più semplici e al riparo dal rischio corruzione con il metodo antiturbativa fino alle soglie Ue
Siamo entrati nel rettilineo finale; oggi iniziano i lavori delle Commissioni parlamentari per dare una veste definitiva al Correttivo del Codice. Passi in avanti sono stati fatti ma persistono diverse perplessità sull’attuale corpo del Correttivo; vorrei, oggi, soffermarmi su una scelta essenziale per potere effettivamente cantierare in maniera trasparente ed efficiente le risorse economiche a disposizione.
L’innalzamento sino alla soglia comunitaria (coordinamento dell’art. 95 comma 4 con l’articolo 97 commi 2/8 del Codice), laddove non vi sia un interesse transfrontaliero, della esclusione automatica con il metodo antiturbativa determinerebbe innegabili vantaggi in termini di trasparente impiego delle risorse pubbliche finalizzate ad un rapida cantierizzazione dei lavori.
Innanzitutto vi è una semplificazione dei procedimenti di gara, in linea con i principi della legge delega (art. 1 lettera g) con una forte riduzione dei tempi di svolgimento delle procedure e delle aggiudicazioni delle gare, in conformità al principio di tempestività sancito dall’art.30, comma 1, del dlgs 50/16.
Vi è anche un contenimento dei costi di partecipazione alla gara, in coerenza con il principio di economicità sancito dall’art.30, comma 1, del dlgs 50/16 e del «favor» per la partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese di cui all’art.30, comma 7, del dlgs 50/16. Non solo.
Vi è una drastica riduzione del contenzioso relativo agli esiti della gara (in ragione dell’automatismo insito nell’individuazione dell’aggiudicatario) in conformità al principio di efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art.30, comma 1, del dlgs 50/16.
Il principio di correttezza e parità di trattamento sancito dall’art.30, comma 1 viene perseguito attraverso l’eliminazione dei fenomeni di condizionamento della gara, per effetto dell’applicazione dei criteri di casualità alla base dell’esclusione automatica di cui ai commi 2/8 dell’art.97 del dlgs 50/16.
In virtù, infine, dell’utilizzo del metodo antiturbativa si determinerà uno studio più accurato delle gare senza assistere ad un rincorrersi di ribassi folli con conseguente garanzia del soddisfacimento dell’obiettivo sancito dall’art.30, comma 1, del dlgs 50/16 relativo alla migliore qualità delle prestazioni.
Accanto ai summenzionati aspetti positivi si assisterebbe anche alla contemporanea rimozione di diversi aspetti negativi che il sistema di aggiudicazione sopra il milione di euro attualmente prevede (art. 95 comma 2 dlgs 50/16).
Abbiamo assistito in questi primi 12 mesi di vita del Codice ad un rilevante allungamento dei tempi di svolgimento delle procedure di gara dovuto, principalmente, alla valutazione delle offerte tecniche.
Si è inoltre registrata una esplosione dei costi di partecipazione alle gare dovuto alla necessità di elaborare le proposte di migliorie progettuali e/o tecniche oggetto dell’offerta.
Davanti ai tribunali amministrativi ed alla Anac vi è un notevole incremento del “rischio-contenzioso”, connesso alla natura discrezionale delle valutazioni delle Commissione aggiudicatrici per l’individuazione della migliore offerta.
Vi è comunque un aumento del rischio di condizionamento/alterazione degli esiti della gara, riscontrabile ogni qualvolta l’individuazione della migliore offerta non discende da meccanismi automatici ma soggiace ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante.
L’utilizzo generalizzato del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determina, infine, una violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei criteri di aggiudicazione.
Ciò vale per gli appalti assistiti da progettazione esecutiva e per quelli aventi ad oggetto attività caratterizzate da linearità, semplicità e serialità (manutenzioni orinarie).
In tali casi la stazione appaltante, nell’impossibilità di indicare, quale elementi di valutazione dell’offerta, migliorie progettuali, è indotta ad indicare elementi di valutazione astrusi e soventi connessi più alle caratteristiche organizzative e strutturali dell’impresa (profili che, casomai, attengono alla qualificazione) che alle modalità di svolgimento dell’appalto.
Fino a quando non si sarà portata a compimento la qualificazione delle stazioni appaltanti e diverranno operativi gli Albi presso l’Anac dei commissari gara, nonché la progettazione in Bim non vi è altra strada ad un trasparente ed efficiente impiego delle risorse a disposizione rispetto a quella sopra illustrata.
La procedura del Sorteggio per essereinvitati fino ad al milione di euro (totale prevalenza di elementi cabalistici/esoterici) e la OEPV sopra il milione di euro (assoluta discrezionalità della stazione appaltante) fanno sorgere una domanda: quale è il modello di azienda che il nostro legislatore vuole che gli imprenditori organizzino?
Non ci si dica che non avevamo evidenziato per tempo il rischio di negative problematiche che anche recenti fatti di cronaca sembrano confermare; ognuno si assuma le proprie responsabilità fino in fondo.