Con la sentenza n. 4039 del 2 luglio il Consiglio di Stato chiarisce l’intepretazione da dare a una delle novità del codice appalti
Non basta garantire la regolarità contributiva alla presentazione delle offerte e al momento dell’aggiudicazione. La presenza di un Durc negativo in corso di gara, sia pure per un periodo di tempo limitato, giustifica l’esclusione dell’impresa e la revoca dell’aggiudicazione. Anche se l’impresa si è subito impegnata a regolarizzare la propria posizione.
Arriva una nuova presa di posizione del Consigli di Stato sul Durc. In questo caso la sentenza (n.4039 del 2 luglio 2018) chiarisce l’interpretazione da dare ad alcune delle novità introdotte dal codice degli appalti (in particolare l’articolo 80, comma 4).
A offrire il caso è il ricorso di un’impresa che si è vista revocare l’aggiudicazione di un appalto a causa di un Durc negativo richiesto dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto. L’azienda sì è impegnata a regolarizzare la posizione prima della stipula chiedendo la rateizzazione del debito. Un fatto che secondo la stessa società avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante a non revocare l’aggiudicazione. Motivo? Secondo l’impresa, l’articolo 80, comma 4 del codice, all’ultimo periodo prevede la possibilità di evitare l’eslusione nel caso in cui «l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande».
Secondo l’impresa, seguendo il principio sancito dal codice, il fatto di essere in possesso di Durc valido sia alla scadenza del termine per la presentazione della domanda sia alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva avrebbe dovuto garantire protezione di fronte al rischio di revoca dell’aggiudicazione, a fronte dell’immediato impegno a regolarizzare la posizione contributiva.
Il Consiglio di Stato ha bocciato questa ricostruzione. Secondo i giudici amministrativi la norma del codice appalti garantisce maggiore flessibilità rispetto al passato perché equipara alla regolarità contribultiva anche l’impegno a mettersi in regola. Ma quest’apertura vale solo nel periodo anteriore alla scadenza del termine per le offerte. «Non vi è invece alcun dato letterale né sistematico che legittimi l’interpretazione della norma sostenuta» dall’impresa che ha presentato ricorso, «nel senso – si legge nella sentenza – che essa consenta anche l’adempimento tardivo o l’impegno all’adempimento tardivo, qualora l’invito alla regolarizzazione (c.d. preavviso di Durc negativo) intervenga nel corso della procedura».