Dai direttori tecnici alle urbanizzazioni: tutte le novità del Correttivo appalti per le imprese

Dalla sanatoria sui direttori tecnici alle opere di urbanizzazione, passando per la qualificazione, il subappalto, l’avvalimento, i pagamenti, il rating d’impresa che diventa volontario. Con il Correttivo appalti arriva un raffica di novità per le imprese di costruzione rispetto alle indicazioni contenute nel Dlgs 50/2016. Molte sono state sollecitate dagli stessi costruttori, altre arrivano da difficoltà di attuazione segnalate da altri soggetti, come l’Autorità o le amministrazioni, ma comportano comunque un impatto di rilievo sulla gestione quotidiana delle aziende del settore. Proviamo a passare in rassegna le modifiche più importanti e confermate nell’ultima bozza del decreto correttivo, ora atteso alla prova dei pareri istituzionali.

Qualificazione
Sul fronte della qualificazione al mercato il decreto recepisce quasi tutte le proposte arrivate dagli operatori. Innanzitutto c’è una delle modifiche più richieste per evitare l’espulsione dal mercato o comunque la riduzione del mercato contendibile da miglia di imprese. Per valutare i requisiti di qualificazione si torna alle misure di maggior favore che prevedono la possibilità di scegliere i 5 migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Il bonus vale anche per i requisiti aggiuntivi previsti per gli appalti oltre 20 milioni, dove si potrà scegliere tra i migliori esercizi degli ultimi cinque anni (anziché tre). Con il correttivo arriva poi la “sanatoria” per i direttori tecnici. Viene infatti ripristinata la deroga per i direttori tecnici privi di un titolo di studio idoneo ma che hanno maturato sul campo l’esperienza necessaria a svolgere il proprio compito.

Confermata la trasformazione del rating di impresa. Non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. Ribadite anche i chiarimenti anticipati fin dalle prime bozze sulla qualificazione dei consorzi stabili.

Due le novità dell’ultim’ora. La prima riguarda l’avvalimento. Non sarà più possibile azionare il prestito dei requisiti per sopperire alla mancanza di un attestato Soa. la seconda novità riguarda invece il ripristino della norma che consentiva al titolare dell’appalto di utilizzare ai fini della propria qualificazione una percentuale dei lavori realizzata dai subappaltatori. Saranno le linee guida dell’Anac sulla qualificazione a stabilire nei dettagli il funzionamento del nuovo meccanismo.

Gare
Molte le novità con impatto sull’organizzazione dell’impresa anche sul fronte delle gare. Partiamo dall’anticipazione del prezzo che sarà calcolata sul valore dell’aggiudicazione (più basso) e non più sul valore stimato dell’appalto. Cresce poi il numero delle imprese da invitare alle procedure negoziate sotto al milione di euro. Per gli interventi fino a 15pmila euro si sale da 5 a 10 imprese. Per quelli di importo superiore a questa soglia si passerà da 10 a 15 ditte. Viste le novità sull’appalto integrato, arriva una novità anche sui criteri di aggiudicazione. Anche sotto al milione di euro le Pa potranno utilizzare il massimo ribasso soltanto per interventi dotati di progetto esecutivo. Mentre si potrà ricorrere ai general contractor solo per le opere dio importo superiore a cento milioni.

Tra le novità dell’ultim’ora vanno citati i bonus su cauzioni (riduzione al 50%) e fidejussioni (cancellate per la garanzia definitiva) a favore delle micro, piccole e piccolissime imprese e l’utilizzo del metodo antiturbativa per rendere possibile l’esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare al massimo ribasso sotto al milione di euro.

Confermate poi anche dall’ultima bozza l’introduzione del Durc con verifica di congruità della manodopera utilizzata nell’appalto e la limitazione di validità per i prezziari che perderanno di validità sei mesi dopo l’anno di riferimento.

Cantieri
Sul fronte pagamenti viene introdotto il paletto che obbliga la Pa a emettere i certificati entro 45 giorni dal Sal. Un paletto teso a evitare la “melina” sul saldo delle fatture nei termini previsti dalle regole europee. Ci sono poi importanti novità da registrare sul fronte delle urbanizzazioni. La prima è che per le convenzioni siglate prima dell’entrata in vigore della riforma (19 aprile 2016) si continueranno ad applicare le vecchie regole. Viene poi chiarito che per l’assegnazione delle urbanizzazioni di importo inferiore alla soglia Ue si seguono le norme previste per il sistema pubblico. Quindi procedura negoziata fino a un milione e gara sopra questa soglia. Correggendo la regola che imponeva alle imprese sempre la gara con un sistema più rigoroso di quello imposto alle Pa.

Sul subappalto i costruttori incassando due aperture. . Primo: viene eliminato l’obbligo di indicare già con l’offerta una terna di imprese cui potranno essere subappaltati i lavori. Secondo: si prevede anche per i subappalti che il divieto di ribasso sui costi della manodopera vada inteso nel rispetto dei i minimi contrattuali. Non passa invece la richiesta di obbligare le stazioni appaltanti a prevedere sempre la possibilità di subaffidare le lavorazioni entro i limiti previsti (ora invece si prevede una facoltà)