Appalti, in gara massimo 30 punti al prezzo: mini-guida ai bandi post correttivo
Offerta più vantaggiosa con tetto massimo di 30 punti su 100 al prezzo, massimo ribasso utilizzabile per gli appalti fino a due milioni , costi delle opere basati su prezzari regionali da aggiornare ogni anno, soccorso istruttorio gratuito, niente costi a carico delle imprese per l’utilizzo delle piattaforme elettroniche, parametri obbligatori per il calcolo dei compensi dei progettisti. Con l’entrata in vigore del correttivo, dal 20 maggio scorso, sono cambiate anche le “istruzioni” per la compilazione dei bandi di gara e la gestione delle procedure di appalto. Nonostante i contenuti del decreto Dlgs 56/2017 siano noti da qualche settimana – anche grazie alla vacatio legis di 15 giorni prevista dal governo – non è per nulla scontato che le stazioni appaltanti alle prese con la pubblicazione di un bando abbiano già preso confidenza con le novità del decreto. Proviamo allora qui a fornire qualche indicazione. Almeno sui punti di maggiore impatto.
Offerta più vantaggiosa
Diverse novità riguardano la gestione delle gare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa. Utilizzare questo criterio è obbligatorio per assegnare gli appalti oltre i due milioni e facoltativo sotto questa soglia. Una delle modifiche più rilevanti imposte dal correttivo è il tetto massimo imposto al punteggio da assegnare al prezzo che non potrà mai essere superiore al 30% del totale. Un tentativo di evitare la pratica del «massimo ribasso mascherato». Inoltre il correttivo precisa anche che le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. Tra i criteri di aggiudicazione è sempre possibile premiare le imprese in possesso di rating di legalità (e in futuro di impresa). Con il correttivo viene anche introdotto l’obbligo di applicare i criteri ambientali minimi (Cam) per i lavori di ristrutturazione – inclusi quelli di demolizione e ricostruzione – ove possibile e in funzione della tipologia di intervento, sulla base di i criteri stabili dal Ministero dell’Ambiente.
Massimo ribasso
La novità di maggior rilievo riguarda il raddoppio del valore della soglia (da uno a due milioni) al di sotto della quale è possibile assegnare appalti solo sulla base del prezzo. A causa dell’ambigua formulazione dell’articolo 95 (comma 54 lettera a) resta ancora da chiarire se però dopo l’entrata in vigore del correttivo è ancora possibile utilizzare il massimo ribasso nelle procedure negoziate sotto al milione. Il ministero delle Infrastrutture non nasconde di considerare questa ipotesi ancora del tutto valida. E potrebbe ufficializzare questa posizione in un documento di prossima pubblicazione, di cui però non si ha ancora traccia.
Procedure negoziate fino a un milione
Aumenta il numero delle imprese da invitare per l’assegnazione degli appalti di lavori.
Tra 40mila e 150mila euro il numero minimo di imprese da invitare passa da cinque a dieci. Tra 150mila euro e un milione si sale da dieci a quindici.
Appalto integrato
Cade l’obbligo di separazione assoluta tra progetto e lavori. Dal 20 maggio è possibile mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Vengono poi fatti salvi tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso. Potranno essere rimessi in gara con la formula dell’appalto integrato fino al 20 maggio 2018.
Subappalto e terna
Cade la facoltà per le Pa di decidere gara per gara se ammettere o meno l’assegnazione di lavori in subappalto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l’importo, interviene l’obbligo di indicare con l’offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere. L’obbligo di nominare la terna ora vale anche per le opere super-specialistiche.
Compensi dei progettisti
Basta onorari stabiliti« a discrezione». Per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, dovranno essere infatti utilizzati i parametri previsti dal decreto del ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Un’altra correzione interviene per blindare i professionisti sul fronte dei compensi. «Le stazioni appaltanti – dice il correttivo – non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata». Misura importante, infine, anche sul fronte dei concorsi di progettazione dove vengono semplificate le procedure .
Facilitazioni per le Pmi
Le stazioni appaltanti dovranno riconoscere una riduzione del 50% del costo della cauzione provvisoria alle piccole e piccolissime imprese, inclusi i loro consorzi. Alle Mpmi non si applica poi l’obbligo – a pena di esclusione – di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva
Costi manodopera e sicurezza
Il correttivo prova a fare chiarezza sui costi di manodopera e sicurezza. Indicando chi deve specificare cosa. In base alle nuove indicazioni all’impresa spetta il compito di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Prima di aggiudicare, le stazioni appaltanti devono verificare che il costo della manodopera indicato rispetti i livelli stabiliti dalle tabelle ministeriali. L’ l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali è esclusa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, oltreché per le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale (art. 95 del codice).
Soccorso istruttorio gratuito
La riscrittura del comma 9 dell’articolo 83 del codice cerca di porre fine al tira e molla sull’obbligo di pagare una sanzione per regolarizzare le carenze formali dell’offerta in corso di gara. Cancellata la multa commisurata sul valore dell’appalto fino a un massimo di cinquemila euro. La Pa deve concedere all’impresa di mettersi in regola con un termine di 10 giorni senza pagare nulla. Scaduto il tempo massimo scatta l’esclusione