Pronto un decreto legge con il ritorno al regolamento di attuazione e più discrezionalità per le stazioni appaltanti (supportate da ANAC anche in veste di “consulente”); si potranno affidare i lavori al prezzo più basso fino alla soglia dei 5,2 milioni e di utilizzare la procedura negoziata fino a 2,5 milioni.
Al via la riforma del codice dei contratti pubblici con il ritorno al regolamento di attuazione e con più discrezionalità per le stazioni appaltanti (supportate da Anac anche in veste di «consulente»); immediate modifiche al codice con un decreto-legge che consente di affidare i lavori al prezzo più basso fino alla soglia dei 5,5 milioni e di utilizzare la procedura negoziata fino a 2,5 milioni; previsto anche l’appalto integrato su un progetto definitivo semplificato per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; ripristinato l’incentivo ai tecnici delle amministrazioni anche per la progettazione.
Prende così forma lo «smontaggio» del codice dei contratti pubblici già annunciato.
Nello schema di decreto legge sulle semplificazioni, che entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta dovrà essere convertito in legge, un primo intervento consiste nella messa a regime della progettazione «semplificata» per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria cosi da consentire l’affidamento dei lavori sulla base di un progetto definitivo meno articolato e quindi di ricorrere al l’appalto integrato. Si semplifica inoltre la fase di affidamento dei contratti di lavori sotto i 5,5 milioni alzando da un milione a 2,5 milioni il limite per l’utilizzo delle procedure negoziate. Per il subappalto si elimina l’esclusione del concorrente per carenza di requisiti del subappaltatore e si rende facoltativa la richiesta della terna dei subappaltatori. Una importante novità è rappresentata dalla facoltà di utilizzo del criterio prezzo più basso per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria; «ciò in quanto, in tali ipotesi appare oneroso e anti economico l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa».
Il futuro nuovo codice (da completare entro un anno) dovrà «restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole». Si tratterà di una regolazione per disciplina soprattutto «per principi» quindi molto vicina alle direttive e dal tagli semplificato, possibilmente diversificata per lavori, forniture e servizi che assicuri l’efficienza e la tempestività delle procedure di affidamento di gestione e di esecuzione.
L’idea portante della riforma è puntare sulla «discrezionalità e responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente», ma con il supporto dell’Anac (nell’ambito della vigilanza collaborativa, ma anche come consulente delle stazioni appaltanti) e di altre pubbliche amministrazioni. Per i contratti sotto la soglia comunitaria, viene inserita la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80. Viene anche semplificata la disciplina del Dgue (documento di gara unico europeo) per assicurare maggiormente la semplificazione nei sistemi e nelle procedure che prevedono una preliminare fase di ammissione, per lavori servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.