Dopo il 18 aprile che ha visto l’obbligo da parte dei concorrenti di presentare esclusivamente
il DGUE, adesso dal 18 ottobre gli impegni passano alle s.a. , le quali dovranno indicare nelle procedure pubblicate la piattaforma online dove compilare il DGUE, pertanto dovranno dotarsi di un vero e proprio gestionale del Dgue, oppure dovranno ricorrere ad altri sistemi di gestione informatica.
Ciò è previsto dall’art. 89 comma 1
1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91.