Gara: Possesso senza soluzione di continuità della SOA
Gara – Requisiti di qualificazione – Possesso senza soluzione di continuità – Attestazione SOA in scadenza o scaduta – Verifica della continuità del possesso – Presentazione istanza di rinnovo nei termini legali – Sufficienza – Efficacia retroattiva della verifica positiva – Legittimo affidamento sulla tempestiva evasione della richiesta di rinnovo – Principio del favor parteciapationis – Esclusione dalla gara – Non sussiste.
Al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012, n. 27). Tale norma è volta ad evitare soluzioni di continuità nella qualificazione delle imprese, in modo che la posizione del concorrente che, prima della scadenza dell’attestazione, si sia tempestivamente e diligentemente premurato di richiederne il rinnovo, confidando nella sua tempestiva evasione, non può essere penalizzata con l’esclusione dalle gare pubbliche, in applicazione del principio del favor partecipationis e tenuto conto dell’efficacia retroattiva della verifica positiva, idonea a creare una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione, fino all’esito positivo della domanda di rinnovo, sempre che la stessa sopraggiunga prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contrato di appalto.
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza 8 marzo 2017, n. 1091
Gara – Requisiti di qualificazione – Possesso senza soluzione di continuità – Aggiudicazione a seguito di interpello per lo scorrimento della graduatoria – Perdita dell’attestazione SOA tra la chiusura delle offerte e la riapertura a seguito dell’interpello – Esclusione per perdita della continuità del possesso dei requisiti – Non sussiste.
Il possesso dei requisiti di qualificazione, per l’aggiudicataria, deve persistere non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni fase successiva del procedimento della gara e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2015), per le altre concorrenti, invece, la procedura è da considerarsi terminata e l’offerta, limitata nel tempo dalla legge, non più vincolante nei confronti dell’amministrazione. Qualora la SA proceda legittimamente ad una nuova aggiudicazione a seguito di interpello per lo scorrimento della graduatoria, sarebbe dunque irragionevole pretendere dalle concorrenti la continuità del possesso per il periodo durante il quale non vi è stata alcuna competizione né attività valutativa dell’amministrazione né alcun impegno vincolante nei confronti della stessa amministrazione. E’ da ritenersi quindi illegittima l’esclusione della concorrente poi aggiudicataria a seguito dello scorrimento della graduatoria, per carenza del requisito di qualificazione in riferimento al possesso dell’attestazione SOA (acquisito per avvalimento) perduto dall’ausiliaria per un breve lasso di tempo dopo l’efficacia temporale delle offerte ma riacquistata al momento dello scorrimento della graduatoria. (riforma T.a.r. Campania – Napoli – Sezione 1, n. 4297/2016)
Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 6 marzo 2017, n. 1050
Gara – Requisiti di qualificazione – Possesso senza soluzione di continuità – Durata del possesso – Adunanza Plenaria 20/7/2015 n. 8 – ATI – Perdita dell’attestazione SOA da parte di una delle imprese – Nelle more della gara – Esclusione dalla gara – Legittimità.
Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. (fra le tante, Cons. Stato, A. P., 20/7/2015 n. 8). Così l’accertata perdita dell’attestazione SOA nelle more della gara, come risultante dalla documentazione agli atti, determina necessariamente l’espulsione dalla gara della concorrente.
Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 23 febbraio 2017, n. 852
Gare – Requisiti di qualificazione – Possesso senza soluzione di continuità – Attestazione SOA in scadenza o scaduta – Richiesta di rinnovo di attestazione SOA – Per una categoria già posseduta – Efficacia della verifica dell’attestazione – Partecipazione alle gare – Sussistenza.
Non sussiste violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione se tra la data di scadenza della vecchia attestazione e quella del rilascio della nuova una concorrente rimanga priva di attestazione SOA e conseguentemente non deve essere esclusa dalla gara. La richiesta di rinnovo di un’attestazione SOA, la quale comprenda una categoria già in precedenza posseduta, produce gli stessi effetti della verifica di quest’ultima e consente di partecipare alle pubbliche gare senza soluzione di continuità. Ciò in base alla considerazione logica per cui la procedura di rilascio di una nuova attestazione che copra sia le categorie precedentemente possedute, sia categorie nuove, comprende gli stessi contenuti della procedura di verifica delle sole categorie già possedute, e quindi non può avere su queste ultime effetti deteriori. In definitiva quando l’impresa richieda tempestivamente la verifica quinquennale, non vi è soluzione di continuità nella propria qualificazione, per cui essa può, nelle more, partecipare alle pubbliche gare. (cfr Consiglio di Stato 20/7/2016 n. 3270)
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 13 febbraio 2017, n. 607
Gara – Requisiti di qualificazione – Possesso senza soluzione di continuità – Perdita automatica del possesso – In caso di cessione di ramo d’azienda – Non sussiste – Art. 76, comma 10 e 11, d.P.R. n. 207 del 2010 – Conservazione da parte della cedente delle precedenti qualificazioni – Sussistenza – Se e nella misura in cui queste siano riferibili al rimanente compendio aziendale.
L’art. 76 d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento dei contratti pubblici) non fornisce alcun supporto testuale alle tesi per cui ogni vicenda modificativa del patrimonio aziendale di un’impresa comporta automaticamente la perdita dei requisiti di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche. La tesi è smentita, in particolare, dai commi 10 e 11 da cui emerge in primo luogo come la qualificazione sia demandata ad un accertamento in concreto, che deve essere compiuto dal competente organismo SOA e che in particolare questo è richiesto per il cessionario. In secondo luogo, nel negare che il cedente possa qualificarsi in base ai requisiti inerenti ai beni aziendali ceduti, la disposizione regolamentare, al comma 11, postula come lo stesso cedente possa conservare le precedenti qualificazioni, se e nella misura in cui queste siano riferibili al restante compendio aziendale, accertabile tramite la verifica prevista al successivo art. 77 del regolamento.
Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 13 febbraio 2017, n. 601